SEGNALAZIONE
CHE COS'E' IL WHISTLEBLOWING?
Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla Legge del 6 Novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.
Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione e, proprio per tale motivo, l’ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele.
PIATTAFORMA INFORMATICA
OLMA SRL in ottemperanza al D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, predispone una piattaforma informatica che consente ai soggetti di seguito individuati, che intendono riferire circa eventuali attività illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, di segnalare – in modo sicuro e riservato od anche anonimo -comportamenti, atti od omissioni che possano integrare violazioni di normative interne o esterne alla Società.
OLMA SRL non si assume alcuna responsabilità circa danni di qualsiasi genere – diretti, indiretti e/o consequenziali – risultanti dall’accesso e/o utilizzo del Sito, men che mai da quelli raggiunti tramite collegamenti ipertestuali (links) e che portano a Siti di terze parti.
OLMA SRL declina qualsiasi responsabilità in merito a eventuali manipolazioni del sistema informatico dell’utente da parte di persone non autorizzate.
La navigazione in rete mette a rischio qualsiasi utente (contrazione di virus, attacchi hackers, phishing, etc.).
Al fine di tutelarsi, si consiglia di utilizzare versioni aggiornate dei browser internet, l’utilizzo di opportuni ed aggiornati software antivirus.
Si consiglia infine di non aprire né e-mail di provenienza sconosciuta, né inattesi allegati e-mail..
CHI PUO' SEGNALARE?
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti e fornitori;
- stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.
LA SEGNALAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA:
- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).
SONO AMMESSE SEGNALAZIONI ANONIME?
Le segnalazioni anonime sono ammesse se sufficientemente circostanziate e sono trattate alla stregua di quelle “nominative”.
In tal caso, le misure di protezione contro le ritorsioni saranno applicabili solo se la persona segnalante viene successivamente identificata.
COSA SI PUO' SEGNALARE?
Violazioni di normativa nazionale o societaria | Violazioni di normativa europea |
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COSA NON SI PUO' SEGNALARE?
- Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (es.. “voci di corridoio” o “sentito dire”);
- Le contestazioni, rivendicazioni o lamentele legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- I Reclami relativi ai servizi forniti dalla Società.
QUALI INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?
- Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, includendo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza. A tal fine i segnalanti devono fornire almeno i seguenti elementi:
- la descrizione del fatto con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (es. segnalato);
- A meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta per conto dell’azienda; i dati identificativi del segnalante sono assistiti da specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative volte a garantire l’assoluta riservatezza della sua identità;
- ogni informazione o prova (allegando i relativi documenti) che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.
COME SI PUÒ CONSULTARE UNA SEGNALAZIONE INVIATA E CONOSCERNE L'ESITO?
- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- fornire le proprie generalità;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento.
- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- fornisce riscontro tempestivo alle eventuali richieste inoltrate dal segnalante attraverso i canali di segnalazione (sistema di messaggistica implementato sulla piattaforma);
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE?
Le segnalazioni vengono ricevute da un responsabile designato dalla Società nella persona del Segretario Generale, DPO e/o similari.
Qualora la segnalazione coinvolga il responsabile stesso, il segnalante provvederà ad indirizzarla all’Amministratore Delegato, nelle modalità indicate nella procedura di gestione di cui al link riportato in calce.
PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO
Ultimo aggiornamento
La nostra informativa potrà essere modificata, anche senza preavviso.
La data dell’ultimo aggiornamento è il 19 Dicembre 2024.